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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE “RISTORANTI D’ITALIA”


Art. 1
È costituita l’Associazione Internazionale “Ristoranti d’Italia”.

Art. 2
Essa ha sede in Roma, P.zza G. G. Belli n° 2 e potrà aprire uffici di rappresentanza e sedi periferiche in qualsiasi località nel territorio italiano e all’estero.

Art.2 bis
L’Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.
Essa può aderire o collaborare con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni di carattere internazionale, nazionale e territoriale, in Italia ed all’estero, in armonia col proprio ruolo e con le proprie finalità sociali.

FINALITÀ
Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di:

· salvaguardare e diffondere i canoni della gastronomia italiana;
· favorire la conoscenza delle ricette della cucina italiana, nel rispetto delle specialità regionali;
· favorire l’interscambio culturale e professionale tra operatori;
· promuovere la conoscenza della produzione agro-alimentare italiana;
· favorire l’affermazione internazionale di tutte le attività italiane di produzione e di servizio collegate o interessate al mondo della ristorazione.

Per il perseguimento di queste finalità l’Associazione si propone di:

a) fornire informazioni, dati, consulenze ed assistenza tecnica agli associati, inerenti gli scopi dell’Associazione, anche attraverso strumenti editoriali e telematici;

b) realizzare e diffondere strumenti e metodi didattico-formativi orientati all’aggiornamento, alla riqualificazione ed alla crescita professionale dei ristoratori e dei loro dipendenti;

c) ideare, promuovere e partecipare ad eventi, attività ed iniziative in Italia ed all’estero che possano contribuire ad incrementare ed ottimizzare i rapporti tra ristoratori, e tra ristoratori ed istituzioni, aziende, enti, altre associazioni, ecc;

d) sostenere e promuovere iniziative ed attività attraverso i ristoranti italiani all’estero, che possano contribuire a sviluppare, espandere, migliorare la penetrazione del prodotto italiano nei mercati esteri;

e) approntare e divulgare studi e ricerche sulle problematiche di mercato dei vari paesi e su quant’altro sia utile alle finalità dell’Associazione;

f) evidenziare il riconoscimento dei ristoranti italiani di qualità, attraverso l’attribuzione di targhe o altri segni distintivi che identifichino quei locali nei quali si attua una cucina appartenente alla tradizione italiana e si adoperano, in larga misura, prodotti nazionali;

g) creare e registrare marchi e brevetti che ne identifichino l’attività di promozione ed attestino l’utilizzo nei ristoranti associati di prodotti italiani di qualità ed origine controllate e costituire società commerciali.

h) sollecitare e favorire l’istituzione di enti economici raggruppando, ove ritenuto possibile ed opportuno, le iniziative promosse dai soci e dare vita ad attività promozionali con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio ai soci ed alla stessa Associazione

L’Associazione, può compiere tutte le operazioni bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purché compatibili con l’oggetto finale.

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritmega utile avere collegamenti.

L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali, in Italia ed all’estero, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.

Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 5
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali (quando dovute), dai proventi derivanti da manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazioni di convegni, consulenze, incarichi, partecipazioni e manifestazioni, compartecipazioni a società enti e da ogni altra attività, rientrante nell’oggetto dell’Associazione .

Art. 6
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio saranno predisposti e redatti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 7
Sono soci le persone fisiche, giuridiche, gli Enti e le Associazioni e gli Istituti, sia italiani sia esteri, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno (quando dovuta) la quota associativa stabilita in funzione delle responsabilità e della partecipazione attiva all’Associazione secondo i criteri stabiliti dall’apposito Regolamento di attuazione.

I soci potranno appartenere ad una delle seguenti categorie:

A) soci fondatori;
B) soci onorari;
C) soci sostenitori;
D) soci ordinari.

Per soci fondatori si intendono le persone fisiche, giuridiche, gli Enti, le Associazioni e gli Istituti, intervenuti all’atto costitutivo o ammessi a far parte dell’Associazione con tale qualifica entro novanta giorni dalla costituzione della stessa.

Per Soci onorari si intendono le persone fisiche che, nei diversi campi dell’attività umana, hanno raggiunto traguardi importanti ed ai quali, nel mondo, viene riconosciuto un ruolo di “testimonial” dell’Italia. Sono componenti del Comitato d’onore dell’Associazione.

Per soci sostenitori si intendono le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le Associazioni, gli istituti che, interessati alla promozione all’estero della cucina e dei prodotti italiani, intendono contribuire alla vita ed all’ampliamento dell’Associazione.

Per Soci ordinari si intendono le Organizzazioni, gli Organismi e gli Enti, in Italia e all’estero, di rappresentanza dei ristoratori a livello generale.

Art.8

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) fino ad un massimo di dieci membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari di rappresentanza dei ristoratori italiani che operano all’estero;
b) fino ad un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari di rappresentanza dei ristoratori italiani che esercitano sul territorio nazionale;
c) fino ad un massimo di tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori;
d) da tre membri eletti tra quelli designati dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi come espressione delle associazioni di rappresentanza di carattere generale dei ristoratori;
e) da altri due componenti che il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può chiamare per cooptazione, per la loro competenza nel settore;
f) dal Segretario Generale, con voto consultivo;
g) dal Presidente del Comitato d’Onore, con voto consultivo;

Art. 9
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente dell’Associazione che deve essere scelto tra i soci fondatori o tra quelli ordinari.
Il Consiglio nomina nel suo seno, su designazione del Presidente, fino a un massimo di cinque vice presidenti, di cui un amministratore.
Il Consiglio nomina il vice-presidente ed il consigliere per la composizione del Comitato Esecutivo di cui all’art.10
Inoltre nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente.

Art. 10
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dall’Amministratore; da un altro dei vice presidenti e da un consigliere, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo. Esercita, quando necessario, tutte le funzioni del Consiglio Direttivo al quale riferisce per la ratifica . Per il suo funzionamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13. Gli organi eletti dall’Assemblea durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 11
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso, salvo il rimborso delle spese sostenute.
La remunerazione dei membri del Consiglio Direttivo investiti di particolari cariche o per prestazioni professionali o di altra natura a favore dell’Associazione è stabilita dallo stesso Consiglio in base alle tariffe vigenti o a contratti inter partes.

Art. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice presidente vicario e in assenza di entrambi dal vice presidente più anziano.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione. Dura in carica quattro anni.

Predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente nonché la relazione finanziaria da presentare in Assemblea.
Predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea, salvo ratifica della stessa.

Il Consiglio Direttivo può, tra l’altro, creare comitati di lavoro, affidare a soci e a terzi compiti specifici, consulenze, studi, indire concorsi, provvedere alla registrazione di marchi e fare quant’altro dallo stesso ritenuto utile ed opportuno per il perseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 14
I soci onorari, costituiscono il Comitato di onore, e ne eleggono il Presidente, che partecipa, con voto consultivo, al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 15
Il Presidente, ed in sua assenza il vice presidente vicario, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente nomina, tra i vice presidenti, un vicario ed un amministratore.

Art. 16
Il vice presidente amministratore provvede alla amministrazione del patrimonio dell’Associazione nel rispetto dei deliberati degli organi e nei limiti delle disponibilità di bilancio che predispone in preventivo e consuntivo con apposita relazione.

Art. 17
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Coadiuva ed assiste gli Organi nell’espletamento dei loro compiti, partecipando alle loro riunioni con voto consultivo; propone indirizzi e soluzioni in ordine alle attività dell’Associazione; sovrintende al funzionamento degli uffici.

Art. 18
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno entro quattro mesi, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, mediante lettera da inviarsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione nonché quella del luogo e del giorno e delle ore nei quali possono essere consultati i bilanci ed i documenti annessi.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata con le sopra descritte modalità quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Art. 19
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quando ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 20
Hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari secondo i criteri individuati da uno specifico Regolamento di attuazione proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci, secondo le modalità previste dal suddetto Regolamento, anche se membri del Consiglio stesso, con l’esclusione, in questo caso, dell’approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art. 21
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In mancanza, dal vice presidente della stessa, e in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 22
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del C.C..

COLLEGIO DEI REVISORI
Art.23

È facoltà dell’Assemblea di sottoporre il controllo della gestione dell’Associazione ad un collegio dei revisori composto di tre membri all’uopo eletti dall’Assemblea e rimanenti in carica fino a sostituzione. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

CONTROVERSIE
Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall’assemblea dei soci tra una cerchia di candidati proposta dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e nel più breve tempo possibile.
Il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.