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Art. 1
È costituita lAssociazione Internazionale Ristoranti
dItalia.
Art. 2
Essa ha sede in Roma, P.zza G. G. Belli n° 2 e potrà
aprire uffici di rappresentanza e sedi periferiche in qualsiasi
località nel territorio italiano e allestero.
Art.2 bis
LAssociazione non ha fini di lucro e non può
avere vincoli con partiti o movimenti politici.
Essa può aderire o collaborare con Istituzioni, Enti
ed Organizzazioni di carattere internazionale, nazionale e
territoriale, in Italia ed allestero, in armonia col
proprio ruolo e con le proprie finalità sociali.
FINALITÀ
Art. 3
LAssociazione ha lo scopo di:
· salvaguardare e diffondere i canoni della gastronomia
italiana;
· favorire la conoscenza delle ricette della cucina
italiana, nel rispetto delle specialità regionali;
· favorire linterscambio culturale e professionale
tra operatori;
· promuovere la conoscenza della produzione agro-alimentare
italiana;
· favorire laffermazione internazionale di tutte
le attività italiane di produzione e di servizio collegate
o interessate al mondo della ristorazione.
Per il perseguimento di queste finalità lAssociazione
si propone di:
a) fornire informazioni, dati, consulenze ed assistenza tecnica
agli associati, inerenti gli scopi dellAssociazione,
anche attraverso strumenti editoriali e telematici;
b) realizzare e diffondere strumenti e metodi didattico-formativi
orientati allaggiornamento, alla riqualificazione ed
alla crescita professionale dei ristoratori e dei loro dipendenti;
c) ideare, promuovere e partecipare ad eventi, attività
ed iniziative in Italia ed allestero che possano contribuire
ad incrementare ed ottimizzare i rapporti tra ristoratori,
e tra ristoratori ed istituzioni, aziende, enti, altre associazioni,
ecc;
d) sostenere e promuovere iniziative ed attività attraverso
i ristoranti italiani allestero, che possano contribuire
a sviluppare, espandere, migliorare la penetrazione del prodotto
italiano nei mercati esteri;
e) approntare e divulgare studi e ricerche sulle problematiche
di mercato dei vari paesi e su quantaltro sia utile
alle finalità dellAssociazione;
f) evidenziare il riconoscimento dei ristoranti italiani
di qualità, attraverso lattribuzione di targhe
o altri segni distintivi che identifichino quei locali nei
quali si attua una cucina appartenente alla tradizione italiana
e si adoperano, in larga misura, prodotti nazionali;
g) creare e registrare marchi e brevetti che ne identifichino
lattività di promozione ed attestino lutilizzo
nei ristoranti associati di prodotti italiani di qualità
ed origine controllate e costituire società commerciali.
h) sollecitare e favorire listituzione di enti economici
raggruppando, ove ritenuto possibile ed opportuno, le iniziative
promosse dai soci e dare vita ad attività promozionali
con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio ai soci
ed alla stessa Associazione
LAssociazione, può compiere tutte le operazioni
bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore
di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purché compatibili
con loggetto finale.
Per il raggiungimento di dette finalità lAssociazione
potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico
e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché
collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali
ritmega utile avere collegamenti.
LAssociazione potrà inoltre ricevere contributi
e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad
esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti
nazionali ed internazionali, in Italia ed allestero,
offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui
svolge la propria attività; da enti pubblici e privati,
che comunque siano interessati allo sviluppo dellattività
dellAssociazione.
Art. 4
Il patrimonio dellAssociazione è costituito dai
beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dellAssociazione,
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
del bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 5
Le entrate dellAssociazione sono costituite dalle quote
sociali (quando dovute), dai proventi derivanti da manifestazioni,
pubblicazioni, studi, organizzazioni di convegni, consulenze,
incarichi, partecipazioni e manifestazioni, compartecipazioni
a società enti e da ogni altra attività, rientrante
nelloggetto dellAssociazione .
Art. 6
Lesercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio saranno
predisposti e redatti a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Sono soci le persone fisiche, giuridiche, gli Enti e le Associazioni
e gli Istituti, sia italiani sia esteri, la cui domanda di
ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo
e che verseranno (quando dovuta) la quota associativa stabilita
in funzione delle responsabilità e della partecipazione
attiva allAssociazione secondo i criteri stabiliti dallapposito
Regolamento di attuazione.
I soci potranno appartenere ad una delle seguenti categorie:
A) soci fondatori;
B) soci onorari;
C) soci sostenitori;
D) soci ordinari.
Per soci fondatori si intendono le persone fisiche, giuridiche,
gli Enti, le Associazioni e gli Istituti, intervenuti allatto
costitutivo o ammessi a far parte dellAssociazione con
tale qualifica entro novanta giorni dalla costituzione della
stessa.
Per Soci onorari si intendono le persone fisiche che, nei
diversi campi dellattività umana, hanno raggiunto
traguardi importanti ed ai quali, nel mondo, viene riconosciuto
un ruolo di testimonial dellItalia. Sono
componenti del Comitato donore dellAssociazione.
Per soci sostenitori si intendono le persone fisiche, giuridiche,
gli enti, le Associazioni, gli istituti che, interessati alla
promozione allestero della cucina e dei prodotti italiani,
intendono contribuire alla vita ed allampliamento dellAssociazione.
Per Soci ordinari si intendono le Organizzazioni, gli Organismi
e gli Enti, in Italia e allestero, di rappresentanza
dei ristoratori a livello generale.
Art.8
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) fino ad un massimo di dieci membri eletti dallassemblea
tra i soci ordinari di rappresentanza dei ristoratori italiani
che operano allestero;
b) fino ad un massimo di cinque membri eletti dallassemblea
tra i soci ordinari di rappresentanza dei ristoratori italiani
che esercitano sul territorio nazionale;
c) fino ad un massimo di tre membri eletti dallAssemblea
tra i soci fondatori;
d) da tre membri eletti tra quelli designati dalla Federazione
Italiana Pubblici Esercizi come espressione delle associazioni
di rappresentanza di carattere generale dei ristoratori;
e) da altri due componenti che il Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente, può chiamare per cooptazione,
per la loro competenza nel settore;
f) dal Segretario Generale, con voto consultivo;
g) dal Presidente del Comitato dOnore, con voto consultivo;
Art. 9
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente dellAssociazione
che deve essere scelto tra i soci fondatori o tra quelli ordinari.
Il Consiglio nomina nel suo seno, su designazione del Presidente,
fino a un massimo di cinque vice presidenti, di cui un amministratore.
Il Consiglio nomina il vice-presidente ed il consigliere per
la composizione del Comitato Esecutivo di cui allart.10
Inoltre nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente.
Art. 10
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal
Vice Presidente Vicario, dallAmministratore; da un altro
dei vice presidenti e da un consigliere, entrambi nominati
dal Consiglio Direttivo. Esercita, quando necessario, tutte
le funzioni del Consiglio Direttivo al quale riferisce per
la ratifica . Per il suo funzionamento si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13. Gli organi
eletti dallAssemblea durano in carica 4 anni e sono
rieleggibili.
Art. 11
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo
per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso,
salvo il rimborso delle spese sostenute.
La remunerazione dei membri del Consiglio Direttivo investiti
di particolari cariche o per prestazioni professionali o di
altra natura a favore dellAssociazione è stabilita
dallo stesso Consiglio in base alle tariffe vigenti o a contratti
inter partes.
Art. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da
almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce almeno una
volta allanno per deliberare in ordine al consuntivo,
al preventivo ed allammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza
dal vice presidente vicario e in assenza di entrambi dal vice
presidente più anziano.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito
libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione
senza alcuna limitazione. Dura in carica quattro anni.
Predispone il bilancio consuntivo dellesercizio precedente
nonché la relazione finanziaria da presentare in Assemblea.
Predispone il bilancio preventivo per lesercizio successivo.
Esercita, in caso di urgenza, i poteri dellAssemblea,
salvo ratifica della stessa.
Il Consiglio Direttivo può, tra laltro, creare
comitati di lavoro, affidare a soci e a terzi compiti specifici,
consulenze, studi, indire concorsi, provvedere alla registrazione
di marchi e fare quantaltro dallo stesso ritenuto utile
ed opportuno per il perseguimento delloggetto sociale.
Art. 14
I soci onorari, costituiscono il Comitato di onore, e ne eleggono
il Presidente, che partecipa, con voto consultivo, al Consiglio
Direttivo dellAssociazione.
Art. 15
Il Presidente, ed in sua assenza il vice presidente vicario,
rappresenta legalmente lAssociazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura lesecuzione dei deliberati
dellAssemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte
di questo alla prima riunione.
Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente nomina, tra i vice presidenti, un vicario ed
un amministratore.
Art. 16
Il vice presidente amministratore provvede alla amministrazione
del patrimonio dellAssociazione nel rispetto dei deliberati
degli organi e nei limiti delle disponibilità di bilancio
che predispone in preventivo e consuntivo con apposita relazione.
Art. 17
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo
su proposta del Presidente.
Coadiuva ed assiste gli Organi nellespletamento dei
loro compiti, partecipando alle loro riunioni con voto consultivo;
propone indirizzi e soluzioni in ordine alle attività
dellAssociazione; sovrintende al funzionamento degli
uffici.
Art. 18
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una
volta lanno entro quattro mesi, dalla chiusura dellesercizio
finanziario, mediante lettera da inviarsi almeno 20 giorni
prima di quello fissato per ladunanza.
Lavviso di convocazione deve contenere lindicazione
del luogo, del giorno e dellora della riunione, nonché
lordine del giorno; deve inoltre contenere lindicazione
della data, dellora e del luogo della seconda convocazione
nonché quella del luogo e del giorno e delle ore nei
quali possono essere consultati i bilanci ed i documenti annessi.
LAssemblea deve essere inoltre convocata con le sopra
descritte modalità quando se ne ravvisi la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un
decimo dei soci.
Art. 19
LAssemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Revisori; delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e le direttive generali dellAssociazione,
sulle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto
e su tutto quando ad essa demandato per legge o per statuto.
Art. 20
Hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari
secondo i criteri individuati da uno specifico Regolamento
di attuazione proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato
dallAssemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri
soci, secondo le modalità previste dal suddetto Regolamento,
anche se membri del Consiglio stesso, con lesclusione,
in questo caso, dellapprovazione dei bilanci e delle
deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
Art. 21
LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione.
In mancanza, dal vice presidente della stessa, e in mancanza
di entrambi lAssemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dellAssemblea nomina un Segretario e se
lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente
dellAssemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento allAssemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 22
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dallart. 21 del C.C..
COLLEGIO DEI REVISORI
Art.23
È facoltà dellAssemblea di sottoporre
il controllo della gestione dellAssociazione ad un collegio
dei revisori composto di tre membri alluopo eletti dallAssemblea
e rimanenti in carica fino a sostituzione. I Revisori dovranno
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
e redigere una relazione al bilancio annuale, potranno accertare
la consistenza di cassa e lesistenza dei valori e dei
titoli di proprietà sociale e potranno procedere in
qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione
di controllo.
CONTROVERSIE
Art. 24
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi
e lAssociazione o i suoi organi saranno sottoposte con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di
tre probiviri, da nominarsi dallassemblea dei soci tra
una cerchia di candidati proposta dal Consiglio Direttivo.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità
di procedura e nel più breve tempo possibile.
Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano
le norme del Codice Civile.
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